Ricorso associazioni ambientaliste contro provvedimento Parco dell’Etna riguardante accesso mezzi motorizzati in zona A del Parco

In riferimento all’autorizzazione rilasciata dal Parco dell’Etna ai Comuni di Bronte e Maletto per lo svolgimento di attività turistica tramite autobus motorizzati in Zona A (Riserva Integrale), Zona B (Zona di Riserva Generale), SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale ), con un aggravamento del carico antropico giornaliero fino a 120 persone al giorno e in risposta alle affermazioni diramate dall’attuale Presidente, le associazioni ambientaliste e le associazioni di professionisti delle guide ambientali escursionistiche, rappresentate e difese innanzi al TAR Catania dall’avvocato Alessandro Arcifa e chiamate in causa, ritengono necessaria una replica anche e soprattutto al fine di ristabilire una corretta informazione. 

Nel ribadire con forza il nostro NO a questo progetto estremamente deleterio per la naturalità dell’ambiente in oggetto precisiamo quanto segue:

  • Premesso che il Parco dell’Etna è un Parco Naturale inserito nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, (e quindi soggetto alle verifiche di coerenza con gli standard richiesti per il mantenimento del riconoscimento Unesco) istituito per la salvaguardia degli ecosistemi presenti, degli endemismi botanici e faunistici con zone di massima tutela dove la presenza umana dovrebbe essere anche vietata in alcuni periodi dell’anno, la fruizione “turistica” di questo luogo con mezzi motorizzati collide di tutta evidenza con l’esigenza di avere un impatto antropico minimo o nullo. In un periodo in cui tutto il mondo promuove un turismo slow, la proposta di far circolare lungo i sentieri del versante ovest dell’Etna, luogo dei grandi spazi selvaggi, pulmini definiti eco-compatibili perché in regola con normativa Euro 6, è una proposta superata, propria di un turismo devastante oltre che “mordi e fuggi” e non tiene assolutamente in considerazione neanche la sicurezza degli escursionisti.
  • Il Parco sostiene che l’aumento previsto sarebbe assolutamente modesto rispetto ai già troppi mezzi degli operai della ex Azienda Forestale che circolano all’interno del Parco, ma ciò sta a rappresentare invece, ove fosse necessario, l’assoluta inadeguatezza delle misure di regolamentazione del servizio messe in atto da parte della Dirigenza tutta del parco, Presidente compreso. Riteniamo altresì che i mezzi “turistici” in questione non sostituiscono quelli esistenti a cui fa riferimento il Presidente ma vanno a sommarsi ad essi. Ricordiamo, inoltre, come più volte è stata segnalata la circolazione abusiva e indisturbata all’interno del Parco di: fuoristrada, quod, enduro e mountain-bike varie e non solo lungo i sentieri ufficiali. L’assoluta incapacità di esercitare una efficace sorveglianza testimonia, ove fosse necessario, la totale mancanza di controllo del territorio da parte dell’Ente gestore qualunque ne siano le cause.  Inoltre, le zone interessate dal proposto servizio turistico sono già incluse nel Sentiero Italia che rappresenta l’alternativa ad ogni tipo di fruizione “motorizzata”.
  • In merito all’incontro tenutosi il 24 gennaio 2022 presso la sede dell’Assessorato Territorio ed Ambiente  ove si è discusso della legittimità dell’autorizzazione  si rileva che sarebbe stato quantomeno “opportuno”, oltre che conforme ai principi del contraddittorio e di partecipazione al procedimento amministrativo (codificati nella legge nazionale 241/90 e nella legge regionale siciliana n.7 del 2019), richiedere la partecipazione di almeno un rappresentante delle associazioni ambientaliste che hanno proposto ricorso al TAR oltre che della deputata siciliana che ha presentato l’apposita interrogazione all’ARS.
  • Infine, in ordine alla notizia relativa al “ritiro” da parte delle associazioni ricorrenti della richiesta di sospensiva innanzi al TAR Catania, si rappresenta che, all’udienza del 15 dicembre 2021 fissata per l’esame della domanda cautelare, il TAR, nel pieno contraddittorio tra tutte le parti in causa, in ragione della rilevanza e della complessità della questione e della circostanza che il servizio turistico non ha avuto inizio ed è sospeso fino alla fine del mese di aprile, ha rinviato la causa alla prima udienza utile successiva al periodo di sospensione del servizio turistico, ovvero al 12 maggio 2022, al fine di poterla decidere, non con un provvedimento cautelare urgente e succintamente motivato, bensì con una motivata sentenza di merito. La fissazione dell’udienza di merito alla prima udienza utile immediatamente successiva alla sospensione del servizio turistico ed il mancato inizio del servizio turistico hanno fatto venire meno le esigenze cautelari evidenziate dalle associazioni ricorrenti che hanno potuto, cosi, serenamente e senza rischi per l’ambiente, ritirare la domanda cautelare proposta.
  • LIPU Sezione di Catania
  • WWF Sicilia Nord Orientale
  • CAI Sicilia
  • Ente Fauna Siciliana
  • Federescursionismo
  • AssoGuide
  • LAGAP
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