Titolo I

FINALITA’ E DISCIPLINA PER L’ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO

Art. I – Finalità – L’Ente “Parco dell’Etna” è ente di diritto pubblico, che ha amministrazione e rappresentanza propria.

Esso ha il compito di provvedere alla gestione del Parco naturale regionale dell’Etna, istituito con D.P.R.S. n. 37/87 dell 7 marzo 1987, al fine di perseguire:

la protezione, conservazione e difesa del paesaggio e dell’ambiente naturale;

la riqualificazione dei valori naturali presenti nell’ambito del Parco e la ricostituzione di quelli degradati;

il corretto assetto e uso dei territori costituenti il Parco, programmando e progettando gli interventi finalizzati e realizzando le relative opere direttamente o mediante delega ai Comuni interessati;

il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni residenti, promuovendo lo sviluppo delle attività produttive e lavorative tradizionali;

I’uso sociale e pubblico dei beni ambientali, favorendo le attività culturali e ricreative, nonché quelle turistiche e sportive compatibili con le esigenze prioritarie di tutela;

lo sviluppo della ricerca scientifica. 

Art. 2 – Principi organizzativi L’ordinamento ed il funzionamento dell’Ente Parco dell’Etna sono regolati dalle norme della l.r. 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, dalle disposizioni contenute nel D.A. n. 664/87 del 5 maggio 1987 e dal presente statuto regolamento.

L’Ente che assume la denominazione di “Parco dell’Etna” ha sede in Nicolosi.

L’Ente per l’attuazione dei compiti può istituire uffici distaccati, prevedendone la costituzione nell’ordinamento dei servizi di cui all’art. 51 del presente statuto.

Titolo II

ORGANI E RELATIVE ATTRIBUZIONI

Art. 3 – Organi Sono organi dell’Ente:

Il Presidente;

il Consiglio del Parco;

il Comitato Esecutivo;

il Collegio dei Revisori.

 Art. 4 – Compiti ed attribuzioni del Presidente – Il Presidente dell’Ente nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta di Governo, ha la rappresentanza legale dell’Ente, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa ed esercita le seguenti funzioni:

assume tutte le iniziative idonee al raggiungimento delle finalità istitutive;

convoca e presiede il consiglio del Parco ed il comitato esecutivo, determinandone gli argomenti da trattare;

adotta i provvedimenti per far fronte a situazioni di urgenza, di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso, nella prima riunione successiva alla loro adozione;

riferisce al consiglio in merito al bilancio di previsione, alle relative variazioni ed al bilancio consuntivo, predisposti dai competenti uffici dell’Ente;

provvede alla destinazione del personale, disponendone l’assegnazione ai vari uffici ed al mantenimento della disciplina;

vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo e sull’andamento dell’Ente;

firma gli atti riguardanti la gestione, nonché le istruzioni, le circolari e gli ordini di pagamento delle somme stanziate negli articoli del bilancio;

adotta tutti gli atti che la legge attribuisce alla sua competenza.

Art. 5 – Compiti e attribuzioni del vicepresidente – In caso di assenza o impedimento il presidente ne dà comunicazione all’Ente ed, in tal caso, le relative funzioni sono esercitate, nel periodo, dal vicepresidente.

Il vicepresidente adotta, inoltre, tutti i provvedimenti amministrativi che per delega del Presidente sono attribuiti alla sua competenza.

Art. 6 – Compiti ed attribuzioni del consiglio del Parco – Il consiglio del Parco, composto in conformità a quanto stabilito dalla l.r. 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è il massimo organo deliberante dell’Ente preposto alle attività generali di programmazione e indirizzo dello stesso.

Esso esercita le seguenti attribuzioni:

adotta lo statuto ed il regolamento dell’Ente

delibera i regolamenti concernenti l’ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni, con la specifica dell’organico e la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;

delibera, previo parere del collegio dei revisori dei conti, il bilancio preventivo annuale e triennale, il bilancio consuntivo, le variazioni da apportare nell’ambito del bilancio preventivo, I’utilizzo del fondo di riserva, nonché, nell’ambito delle singole categorie, lo storno dei fondi tra capitoli di conto corrente per adeguare le previsioni di spesa alle effettive esigenze finanziarie della gestione;

adotta 11 programma pluriennale economico sociale e delibera 11 programma annuale di intervento;

delibera gli atti relativi al patrimonio dell’Ente (acquisizioni, vendite, cessioni, permute, mutui) e variazioni da apportarsi ad esso;

delibera, previo parere del collegio dei revisori dei conti, sulla inesigibilità dei crediti;

adotta, sentito il Comitato tecnico scientifico, il piano territoriale di coordinamento, di cui all’art. 18 della l.r. 6 maggio 1981, n. 98;

adotta il regolamento del Parco, di cui all’art. 10 della l.r. 6 maggio 1981, n. 98;

delibera il programma triennale delle opere da realizzare, di cui all’art. 2 della l.r. 29 aprile 1985, n. 21, stabilendone le priorità e provvedendo alle eventuali modifiche;

delibera i limiti di somma entro cui i lavori e le provviste possono essere eseguiti in economia;

delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni;

designa propri componenti per la partecipazione a commissioni, comitati, collegi, secondo e norme che ne disciplinano le relative composizioni;

promuove studi ed iniziative atte a favorire la conoscenza, il miglioramento e lo sviluppo del Parco;

richiede pareri al Comitato tecnico scientifico sulle materie previste da

ratifica i provvedimenti adottati dagli altri organi dell’Ente nei casi di urgenza;

si pronuncia sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte per iniziativa del presidente;

adotta il regolamento per la utilizzazione del simbolo del Parco da parte di soggetti che svolgono attività produttive, commerciali, turistiche e sportive, compatibili con le finalità del Parco stesso;

adotta eventuali modifiche allo statuto regolamento da assumersi con il voto favorevole dei 4/5 dei componenti il consiglio;

delibera su tutti gli altri affari attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto regolamento.

Art. 7 – Compiti e attribuzioni del comitato esecutivo – Il comitato esecutivo, composto in conformità a quanto disposto dalla l.r. 6 maggio 1981, n. 98, è I’organo preposto alla gestione dell’Ente.

Il comitato esecutivo esercita le seguenti attribuzioni:

compie tutti gli atti per il regolare funzionamento dell’Ente ed il raggiungimento delle finalità istitutive, con esclusione di quelli che siano specificatamente attribuiti alla competenza del consiglio o del presidente;

esercita le attribuzioni del consiglio, quando ne abbia ricevuta espressa delega;

adotta, nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione successiva alla data di adozione del provvedimento;

predispone gli atti ed esamina preliminarmente le questioni da sottoporre al consiglio;

approva i progetti di opere e ne stabilisce le modalità di appalto;

approva i contratti per opere e forniture;

cura i rapporti con enti ed associazioni ai fini della salvaguardia del Parco;

delibera il conferimento ad Enti o esperti di incarichi per studi o prestazioni professionali;

bandisce i concorsi per i posti in organico, approva le graduatorie e nomina i vincitori;

approva le convenzioni con i soggetti, singoli o associati, per l’esercizio di attività a carattere continuativo funzionali alla fruizione turistica, ricreativa, sportiva da esercitarsi nell’ambito del Parco;

concede con apposite convenzioni l’utilizzazione del simbolo del Parco a soggetti, singoli od associati, secondo le modalità e le forme previste nell’apposito regolamento;

stabilisce, su proposta del Direttore, delle aliquote di deperimento per la valutazione dei beni mobili e delle macchine e dispone la cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdite, cessioni ed altri motivi;

esegue le deliberazioni del consiglio. 

Art 8 – Collegio dei revisori dei conti – Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo contabile sugli atti di amministrazione dell’Ente, verifica la legittimità e la regolarità dell’attività, nonché l’osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto.

Il collegio dei revisori dei conti ha diritto ad assistere alle sedute del consiglio del Parco.

Il collegio riferisce almeno semestralmente al Presidente dell’Ente ed alI’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente sull’attività di controllo concernente l’attività dell’Ente.

I revisori non possono far parte di commissioni o comitati comunque istituiti nell’ambito dell’Ente né ricevere incarichi di studio o di consulenza.

In particolare il collegio dei revisori esercita le seguenti funzioni:

esamina il bilancio di previsione e quello consuntivo da trasmettere all’Assessorato regionale del territorio ed ambiente, unitamente alle proprie relazioni contenenti, fra l’altro, per il bilancio di previsione, le valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese e per il bilancio consuntivo l’attestazione sulla corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili nonché le valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione;

esegue almeno una volta ogni trimestre una verifica alla cassa ed ai valori dell’Ente o da questo ricevuti in cauzione ed alle scritture del cassiere; analoga verifica effettua nel caso di cambiamento del cassiere. Le verifiche effettuate devono constare da apposito verbale;

può in qualsiasi momento chiedere al Presidente dell’Ente notizie e chiarimenti sull’andamento della gestione e su determinati atti di essa;

esprime il parere sulla inesigibilità dei crediti. 

Capo II

Art. 9 – Comitato tecnico scientifico – Il comitato tecnico scientifico, regolato e composto in conformità al disposto dell’art. 16 della l.r. 6 maggio 1981, n. 98, esprime pareri su ogni questione riguardante i valori ambientali e lo sviluppo delle risorse del Parco, su richiesta del consiglio, del comitato esecutivo, del Presidente nonché del direttore.

Le materie per le quali è obbligatorio il parere e la natura del parere sono determinate dalle disposizioni contenute nella l.r. 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni.

Capo III

Art. 10 – Convocazione del consiglio del Parco – Il consiglio del Parco è convocato almeno una volta ogni bimestre, per determinazione del presidente o di chi ne fa le veci o su richiesta motivata di un quinto dei componenti del consiglio o del collegio dei revisori.

L’abisso di convocazione, con la indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della adunanza in prima e seconda convocazione e degli affari da trattare, deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione ed, in caso di urgenza, almeno 48 ore prima della adunanza. 

L’avviso di convocazione è recapitato, a mezzo raccomandata postale, al domicilio eletto da ciascun consigliere e, in difetto, presso la sede del Comune di residenza.

Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte da un dirigente designato dal Presidente.

Il segretario redige i verbali delle adunanze che, approvati nella stessa o successiva adunanza, vengono sottoscritti dal presidente e dal segretario medesimo.

Art. 11 – Validità delle adunanze – Per la validità delle adunanze del consiglio, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Se l’adunanza del consiglio non ha luogo per mancanza del numero prescritto, si dà luogo alla seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In seconda convocazione il consiglio delibera sugli affari che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei consiglieri presenti ed a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 12 – Decadenza della nomina e dimissioni dei componenti del consiglio del Parco – I componenti, non di diritto, del consiglio devono essere dichiarati decaduti dalla carica qualora, per più di tre volte consecutive e senza giustificato motivo, si astengano dal partecipare alle adunanze del consiglio stesso.

La decadenza è dichiarata con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e ambiente, su proposta motivata del consiglio previa contestazione all’interessato.

Le dimissioni dei componenti del consiglio sono accettate con decreto delI’Assessore regionale per il territorio e ambiente, previa presa d’atto da parte del consiglio.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri, che abbiano cessato dall’uffficio prima della scadenza, durano in carica fino al termine di scadenza dei consiglieri sostituiti.

Art. 13 – Convocazione e validità delle adunanze del comitato esecutivo – Il comitato esecutivo è convocato per determinazione del Presidente, previo avviso da spedire almeno 48 ore prima dell’adunanza, eccetto che nei casi di urgenza.

Per la validità delle riunione e necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del comitato e per la validità delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle sedute sono stesi dal dirigente, cui sono attribuite le funzioni di segretario del consiglio.

Art. 14 – Convocazione del collegio dei revisori – Il collegio dei revisori dei conti è convocato dal presidente del collegio, nominato con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con un preavviso da spedire almeno 48 ore prima, salvo I casi dl urgenza.

I revisori possono esercitare le attribuzioni del collegio, anche singolarmente.

Il collegio per l’espletamento dei suoi compiti, si avvale della collaborazione degli uffici dell’Ente.

Art. 15 – Il comitato tecnico scientifico è convocato dal Presidente del comitato, nominato con decreto assessoriale, con un preavviso da spedire almeno 3 giorni prima della seduta, salvo I casi dl urgenza.

I pareri espressi, trascritti in apposito registro numerato, sono comunicati dal presidente del comitato tecnico scientifico al Presidente del Parco, che li trasmetterà agli organi che ne abbiano fatto richiesta.

Il Comitato per l’espletamento dei suoi compiti, si avvale di un dirigente designato dal presidente, con mansioni di segretario.

Art. 16 – Gettoni di presenza – I gettoni di presenza spettanti ai componenti del consiglio, del comitato esecutivo, nonché ai componenti del comitato tecnico scientifico ed ai revisori dei conti sono stabiliti con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e ambiente, previa delibera della Giunta di Governo.

Art. 17 – Missioni – Ai componenti degli organi dell’Ente, che si recano in missione, in Italia o all’estero, spetta il rimborso delle spese effettuate per viaggio, vitto e alloggio, previa presentazione della relativa documentazione, nonché una indennità pari a quella del più alto livello burocratico dell’Ente.

Titolo III

DIREZIONE DEL PARCO

Art. 18 – Direttore del Parco – Il direttore del Parco, nominato dal consiglio del Parco previo concorso pubblico per titoli e con le modalità previste dal regolamento organico del personale, è responsabile della conservazione del Parco e della esecuzione delle deliberazioni del consiglio, del comitato esecutivo e del presidente.

Il direttore del Parco, inoltre, esercita le seguenti funzioni:

sovrintende al complesso degli uffici e servizi dell’Ente e ne coordina l’attività, impartisce le direttive e ne verifica l’attuazione e propone al presidente i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento degli stessi;

sovrintende al personale e ne propone al presidente l’assegnazione ai vari servizi o uffici;

propone al consiglio del Parco la nomina del cassiere e del consegnatario;

propone al comitato esecutivo le aliquote di deperimento per la valutazione dei beni mobili e delle macchine e la cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, Perdita, cessioni o altri motivi;

firma i mandati di pagamento nonché qualsiasi altro atto per espressa delega del presidente;

esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono nell’ambito del Parco in rapporto alle esigenze dl tutela;

esercita la vigilanza sui servizi eventualmente affidati a soggetti, in forma singola o associata, nonché a società, enti, ed altri;

partecipa alle sedute del consiglio del Parco con voto consultivo

esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi e dal presente statuto regolamento. In caso di assenza o impedimento il direttore è sostituito dal vicedirettore che ne assume tutte le funzioni.

Titolo IV

GESTIONE FINANZIARIA

Capo I

Art. 19 – Esercizio finanziario – L’esercizio finanziario dell’Ente ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.

La gestione finanziaria dell’Ente ha per oggetto:

le entrate e le spese per l’attuazione dei compiti istituzionali nonché quelle attinenti al funzionamento dell’Ente, la cui esecuzione si svolge in base al bilancio annuale di previsione da redigere in conformità alle norme di cui agli art. 2,–comma 1, 2n, 3° e 4–e 3 del DPR 18 settembre 1979, n. 696. I bilanci di previsione, annuale e triennale, sono adottati dal consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno ed inviati all’Assessorato regionale del territorio e ambiente per l’approvazione.

Quando l’approvazione del bilancio non intervenga prima dell’inizio delI’esercizio cui lo stesso si riferisce, I’amministrazione vigilante può autorizzare, per non oltre quattro mesi, la gestione provvisoria del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

Quando l’adozione del bilancio non è effettuabile per cause di forza maggiore, I’Ente può effettuare spese, limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo dell’ultimo bilancio approvato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

Art. 20 – Fondo di riserva – Nel bilancio di previsione è istituito un fondo di riserva da destinare a spese impreviste o maggiori spese che non sia stato possibile individuare m sede di predisposizione del bilancio medesimo.

Il fondo di riserva non potrà superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste.

Art. 21 Variazioni e storni di bilancio – Le variazioni al bilancio di previsione, comprese quelle per l’utilizzo del fondo di riserva, nonché gli storni da un capitolo all’altro nell’ambi to delle medesime categorie, sono deliberate dal consiglio del Parco ed assoggettate a controllo di legittimità. 

Le variazioni per nuove e maggiori spese che non abbiano carattere obbligatorio possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

Durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione, salvo casi eccezionali da motivare.

Art. 22 – Deliberazione del conto consuntivo – Il conto consuntivo del bilancio da redigere in conformità alle disposizioni di cui agli art. 32, 33, 34, 35, 36 è sottoposto, almeno trenta giorni prima della data di convocazione del consiglio all’esame del collegio dei revisori, che redige apposita relazione.

Il conto consuntivo è deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario ed è trasmesso entro venti giorni dalla data della delibera all’Assessorato regionale del territorio e ambiente, unitamente alla relazione amministrativa dell’organo interno di controllo.

Art. 23 – Entrate – Le entrate dell’Ente sono quelle previste dall’art. 5 del decreto dell’Assessore regionale per il territorio e ambiente del 5 maggio 1987, istitutivo dell’ Ente.

Tutte le entrate dell’Ente sono riscosse dall’istituto di credito, cui è affidato in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio del Parco, il servizio di tesoreria, mediante reversali di incasso.

Eventuali somme pervenute direttamente all’Ente sono annotate nel registro di cassa di cui al successivo art. 40 e versate al tesoriere entro il terzo giorno dal loro arrivo, previa emissione di reversali di incasso.

Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi.

Art. 24 – Spese – La gestione delle spese segue le fasi dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento.

Le spese sono impegnate dagli organi di amministrazione secondo le competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto regolamento.

Gli impegni non possono superare in nessun caso i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio.

Fanno eccezione quelli relativi:

a spese in conto capitale ripartite in più esercizi per le quali l’impegno può estendersi a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;

a spese correnti, per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell’esercizio successivo;

a spese per affitti ed altre continuative ricorrenti, per le quali l’impegno può estendersi a più esercizi quando ciò rientra nelle consuetudini o quando il comitato esecutivo ne riconosca la necessità o la convenienza. Dopo la chiusura dell’esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio e la differenza fra somme stanziate e somme impegnate costituisce economia di bilancio.

Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio costituiscono residui passivi.

Art. 25 – Ordinazione e liquidazione della spesa – Il pagamento della spesa, entro i limiti delle previsioni di cassa, è ordinato mediante l’emissione di mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo, firmati dal Presidente, dal direttore e dal dirigente addetto al servizio.

Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, da buoni di carico, quando si tratta di beni inventariabili, dalla copia degli atti di impegno o dalI’annotazione degli estremi dell’atto di impegno e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.

La liquidazione degli stipendi, dei salari, delle indennità e di ogni altra competenza fissa spettante al personale dipendente è effettuata mediante note di spesa.

L’Ente può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante: a) accreditamento in conto corrente postale o bancario a favore del creditore b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile, all’ordine del creditore.

Titolo V

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 26 – Beni I beni dell’Ente si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

Art. 27 – Inventario dei beni immobili Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare: a) la denominazione, I’ubicazione, I’uso cui sono destinati e l’ufficio od organo cui sono affidati; b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile; c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati; d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; e) gli eventuali redditi.

Art. 28 – Consegnatari dei beni immobili I beni immobili sono dati in consegna ad agenti, i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati nonché di qualsiasi danno che possa derivare all’Ente dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l’agente cessante e quello subentrante, con l’assistenza di un funzionario all’uopo incaricato.

Art. 29 – Classificazione dei beni mobili I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

1) mobili, arredi, macchine di ufficio; 2) materiale bibliografico;

3) strumenti tecnici, attrezzature in genere, automezzi ed altri mezzi di trasporto;

4) altri beni mobili.

Art. 30 – Inventario dei beni mobili L’inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; b) il luogo in cui si trovano; 

c) la quantità o il numero;

d) la classificazione “nuovo”, “usato”, “fuori uso”; e) il valore.

I mobili e le macchine sono valutabili per il prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. Le aliquote di deperimento stabilite dal consiglio del Parco trovano annualmente evidenziazione nell’ apposito fondo del passivo della situazione patrimoniale.

L’inventario del materiale bibliografico è costituito da appositi registri cronologici o da schedari tenuti da impiegati all’uopo incaricati.

Art. 31 – Consegnatari dei beni mobili – I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna, con apposito verbale, ad agenti responsabili.

In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall’agente cessante e da quello subentrante, nonché dal funzionario che assiste alla consegna.

Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l’Ente e l’altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico.

Art. 32 – Carico e scarico dei beni mobili – I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall’agente responsabile.

La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del “comitato esecutivo” e sulla base di motivata proposta del direttore.

Il provvedimento di cui al precedente comma indica l’eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti al fine della redazione del verbale di scarico.

L’ufficio competente, sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Art. 33 – Chiusura annuale degli inventari Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.

Le variazioni inventariali dell’anno sono comunicate dagli agenti responsabili entro due mesi dalla chiusura dell’anno finanziario, all’ufficio competente per 1, conseguenti annotazioni nelle proprie scritture.

Art. 34 – Ricognizione di beni mobili Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari.

Art. 35 -Materiali di consumo – Il consegnatario provvede alla tenuta di idonea contabilità e quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.

Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni emesse dal competente ufficio e delle bollette di consegna dei fornitori.

I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli servizi sono effettuati mediante richiesta dei rispettivi dirigenti.

Art. 36 – Automezzi I consegnatari degli automezzi ne controllano l’uso accertando che:

a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal dirigente responsabile che dispone il servizio;

b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato mediante il rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.

Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente ufficio.

Art. 37 – Scritture contabili I sistemi di scritture finanziarie e patrimoniali, e i sistemi di elaborazione automatica dei relativi dati sono quelli previsti dagli art. 72, 73 e 74 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.

Capo III

Art. 38 – Servizio di cassa interno – Il consiglio dell’Ente può autorizzare l’istituzione di un servizio di cassa interno.

L’incarico di cassiere è conferito dal consiglio del Parco, su proposta del direttore, ad un impiegato di ruolo per una durata non superiore a 3 anni ed è rinnovabile.

L’incarico di cassiere può cumularsi con quello di consegnatario.

Il cassiere è dotato all’inizio di ciascun esercizio finanziario, con delibera del comitato esecutivo, di apposito fondo, reintegrabile durante l’esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

Con il fondo si può procedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, di automezzi e per l’acquisto di giornali, nonché di pubblicazioni periodiche e simili per importi non superiori a L. 2.000.000.

Sul fondo possono altresì gravare gli acconti per spese di viaggio ed indennità di missione.

Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere con il fondo a disposizione senza l’autorizzazione del presidente ed il visto del direttore.

Art. 39 – Riscossione per delega – Il cassiere può essere delegato a riscuotere e a dare quietanza degli stipendi e delle altre competenze dovute ai dipendenti delI’Ente e da pagarsi a mezzo assegni circolari non trasferibili, ovvero in contanti quando l’emissione dei predetti assegni non sia possibile, evidenziando in apposito registro le relative operazioni di riscossione e di pagamento

E’ ammessa la facoltà da parte del dipendente di richiedere il pagamento dello stipendio e delle altre competenze mediante accreditamento ad un conto corrente bancario intestato a suo nome

Il cassiere non può tenere altre gestioni all’infuori di quelle indicate nel presente e nel precedente articolo.

Art. 40 – Scritture del cassiere – Il cassiere tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa da lui effettuate, a pagine numerate e munite di timbro d’ufficio nonché della dichiara zione del direttore generale attestante il numero delle pagine di cui il registro stesso si compone.

E’ in facoltà del cassiere tenere separati partitari, le cui risultanze devono essere giornalmente riportate sul registro di cassa.

Titolo VI

I CONTRATTI

Art. 41 Norme generali Alle opere, alle forniture, alle locazioni, ed ai servizi in genere si provvede con contratti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi regionali e statali in materia e dal regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è la licitazione privata.

E’ ammesso il ricorso alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.

Per la stipulazione dei contratti dell’Ente non è obbligatorio il parere del consiglio di giustizia amministrativa e i contratti medesimi sono immediatamente esecutivi all’atto della loro sottoscrizione.

Art. 42 – Deliberazioni in materia contrattuale La scelta della forma di contrattazione e la determinazione delle modalità dei contratti sono di competenza del comitato esecutivo, ad ecce zione di quelli attribuiti dalla l.r. 29 aprile 1985, n. 21 alla competenza del consiglio del Parco.

Art. 43 – Trattativa privata – Il ricorso alla trattativa privata, per affidamento di lavori, è ammesso nei casi previsti dall’art. 36 della l.r. 29 aprile 1985, n. 21.

Per l’acquisizione di servizi e la fornitura di materiali ed attrezzature necessarie per l’espletamento dei compiti istituzionali, il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

quando, per qualsiasi motivo, la gara per licitazione privata non sia stata aggiudicata;

per l’acquisto di beni che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici richiesti;

quando l’urgenza degli acquisti e delle forniture di beni e servizi — dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di fare eseguire le prestazioni a spese e rischio degli im prenditori inadempienti–non consenta l’indugio della gara per licitazione privata;

per l’affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all’ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringes se l’Ente ad acquisire materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

per l’affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a Enti, persone o ditte, aventi altra competenza tecnica o scientifica. 

Art. 44 – Cottimo fiduciario – L’Ente può provvedere alla realizzazione di opere per lavori urgenti o per lavori di manutenzione mediante cottimo fiduciario, secondo le modalità e nei limiti previsti dall’art. 38 della l.r. 29 aprile 1985, n. 21.

Art. 45 – Stipulazione di contratti – Salvo il caso in cui nell’avviso di gara o nella lettera di invito sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l’aggiu dicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione ovvero della comunicazione di essa all’impresa aggiudicataria.

Per la trattativa privata la stipulazione del contratto deve aver luogo pairimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’accettazione dell’offerta.

Qualora l’impresa non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, I’Ente ha la facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione ovvero l’accettazione dell’offerta, disponendo l’incameramento della cauzione Provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni in rapporto all’affidamento ad altri della prestazione.

L’Ente provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti .

I contratti sono stipulati in forma pubblica, amministrativa o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio.

Art. 46 – Collaudo dei lavori e delle forniture – Tutti i lavori e le forniture sono soggette a collaudo secondo le norme stabilite dal contratto o dal capitolato.

Il collaudo è eseguito di norma da dipendenti dell’Ente ovvero, ove indispensabile, da estranei, tutti nominati dal comitato esecutivo, purché in possesso della competenza tecnica che la natura della prestazione richiede.

Se l’importo dei lavori o delle forniture non supera rispettivamente la somma di 50 milioni e 25 milioni l’atto formale del collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzio ne rilasciato da un dipendente dell’Ente nominato al sensi del precedente comma.

Per le prestazioni di servizi, il collaudo è sostituito dall’accertamento, anche periodico, dell’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali da effettuarsi da un dipendente all’uopo nominato, ai sensi del terzo comma, su proposta del direttore.

Art. 47 – Cauzioni e penalità – A garanzia dell’esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare cauzioni nelle forme e con le modalità previste dalle norme vigenti.

Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell’esecuzione del contratto.

Art. 48 – Servizi eseguiti in economia – I lavori, le provviste e i servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti di somma stabiliti per le singole categorie con deliberazione del consiglio del Parco, sono i seguenti: a) acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, scaffalature, utensili, arredi, macchine d’ufficio; b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiali di ricambio, combustibili, lubrificanti; c) illuminazione e riscaldamento di locali; d) pulizia, riparazione e manutenzione di locali; e) trasporti, spedizioni e facchinaggi; f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, di materiale per disegno, per fotografia e per videoregistrazione, nonché stampa di moduli, circolari, etc.; g) abbonamenti a riviste e periodici ed acquisto di libri; h) provviste di effetti di corredo al personale dipendente.

Art. 49 – Esecuzione dei lavori in economia – I lavori in economia possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati, con personale dell’Ente; b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di note capacità ed idoneità , previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le modalità di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le condizioni di pagamento, le penalità da applicare.

Art. 50 – Provvista in economia – Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi ed offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, la penalità da applicare.

Quando si tratti di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore a L. 2.000.000 può prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma.

Art. 51 – Casi particolari di ricorso al sistema in economia – Possono essere eseguite in economia, qualunque sia l’importo relativo: a) le provviste ed i lavori in caso di rescissione e riso luzione di contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare l’esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risoluto; b) le provviste per accessori non previ sti da contratto in corso di esecuzione e per i quali l’Ente non può avvalersi della facoltà di imporne l’esecuzione; c) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza, in deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte.

Titolo VII

ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE

Art. 52 – Principi generali – Alla organizzazione degli uffici e dei servizi, con la specificazione dell’organico e la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale provvede il consiglio del Parco, con apposito regolamento, in rapporto alle esigenze di funzionamento e alle finalità istitutive dell’Ente.

Al personale dell’Ente si applica, di massima, lo stato giuridico ed il trattamento economico del Personale regionale.

Al personale addetto alla vigilanza compete il trattamento economico e lo stato giuridico degli agenti e sottufficiali del corpo forestale regionale, ivi compreso il trattamento previsto dall’art. 42, primo comma, della l.r. 29 ottobre 1985, n. 41.

Il personale di vigilanza, cui sono riconosciute, ai sensi dell’art. 39 della l.r. 6 maggio 1981, n. 98, le funzioni previste dall’art. 3 della l.r. 5 aprile 1972, n. 24, dovrà essere munito di una tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente, dovrà portare un fregio distintivo della sua funzione ed è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, fermo restando il diritto al giorno di riposo settimanale.

Le mansioni per cui è obbligatorio l’uso di una divisa saranno fissate nel regolamento, di cui al Primo comma.

Il personale dell’Ente sarà soggetto all’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) ed iscritto presso la sede I.N.P.S. di Catania.

Il personale del Parco dovrà partecipare a corsi di formazione, qualificazione, e aggiornamento professionale.

Il regolamento organico dei servizi e del personale potrà, inoltre, prevedere forme di utilizzazione dei soggetti che svolgono attività autorizzata di guide alpine dell’Etna e di personale straordinario.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 – Aggiornamento dello statuto regolamento – Il presidente è autorizzato ad apportare allo statuto regolamento vigente gli aggiornamenti derivanti da modifiche legislative nelle materie di che trattasi.

Le determinazioni del presidente, di cui al precedente comma, sono soggette al controllo dell’Assessorato regionale del territorio e l’ambiente, che provvede con proprio decreto alle relative variazioni.

Art. 54 – Aggiornamento dei valori pecuniari – I valori pecuniari indicati negli articoli precedenti sono aggiornati, all’inizio di ogni esercizio, sulla base degli indici ISTAT sull’andamento dei prezzi al consumo, con determinazione del presidente.

Art. 55 – Rinvio a norme – Per quanto non previsto nel presente statuto regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del codice civile, alle norme per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e alle norme concernenti lo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato.

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